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- entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell'ultima revisione, per i veicoli che l'abbiano già effettuata; - entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per i veicoli sottoposti alla revisione per la prima volta.
E' consentita la circolazione anche oltre tali termini di scadenza e fino alla data fissata per la presentazione alla revisione, purchè la revisione sia stata prenotata entro i predetti termini (le prenotazioni successive, pur annotate sulla domanda di revisione, consentono solo che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata).
N.B.: Come stabilito dalla circolare Prot. n. 2919/M 366 del 09/10/01, in caso di carta di circolazione ritirata per omessa revisione non più è possibile effettuare la visita presso le officine private per cui la revisione dovrà essere effettuata obbligatoriamente presso gli Uffici Provinciali del D.T.T.
La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso (Miky Biasion)